ART.1
E’ costituita l’Associazione Scientifica denominata “Italian Proteomics Association- ItPA”.
ART 2
L’Associazione ha sede legale in Roma.
ART 3
Gli scopi della ItPA sono:
La ItPA aderisce agli scopi delle varie società di proteomica internazionali e si riconosce completamente nei principi di base di queste società, che hanno come scopo l’avanzamento delle conoscenze nella Scienza del Proteoma. Aderisce alla HUPO ed alla EuPA. Al fine di realizzare i propri scopi, l’Associazione può coordinare le proprie iniziative con istituzioni pubbliche e private. Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione può altresì svolgere, senza fini di lucro soggettivo e in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie che saranno ritenute utili ed opportune.
ART. 4
I soci della ItPA si distinguono in:
Sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche che svolgono attività documentata nel campo della Scienza del Proteoma. I Soci Ordinari, a norma dei successivi articoli, possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo e hanno diritto di voto in Assemblea Generale su tutti gli argomenti dell’ordine del giorno. Su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea, possono essere nominati Soci Onorari coloro che abbiano apportato contributi di alto livello nello studio del Proteoma. Possono essere Soci Sostenitori gli Istituti, gli Enti, le Associazioni e le Aziende che intendono incrementare lo sviluppo della ItPA fornendo mezzi e fondi per le sue attività. Il Socio Sostenitore è rappresentato da un delegato e gode degli stessi diritti di un Socio Ordinario. La domanda di iscrizione in qualità di Socio Ordinario deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve essere controfirmata da due soci Ordinari presentatori. Il Consiglio Direttivo esamina le domande ed approva le nomine di nuovi soci. I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento delle quote sociali. I Soci Ordinari sono tenuti a versare, entro il 31 Marzo di ogni anno, la quota annua di associazione, per l’anno in corso, la cui entità è stabilita anticipatamente dall’Assemblea Generale. I Soci Sostenitori sono tenuti a versare entro il 31 Marzo di ogni anno una somma stabilita ogni due anni dal Consiglio Direttivo e che non può essere inferiore a venti volte la quota annuale di associazione dei Soci Ordinari.
ART. 5
La qualità di Socio si perde:
L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo che, prima di procedere alla proposta di esclusione, deve contestare per iscritto al socio gli addebiti mossigli, consentendogli facoltà di replica.
I soci sono obbligati:
I Soci in regola con il pagamento della quota annuale ed i soci onorari hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, di partecipare all’Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali. Non è consentita la cessione tra vivi della quota associativa.
ART. 6
Il patrimonio della ItPA è costituito:
ART. 7
Sono organi della ItPA:
E’ inoltre prevista la nomina di Cariche Onorifiche. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi spese.
ART. 8
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa quando è dovuta. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di una delega. L’Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 40 giorni ogni qualvolta lo stesso Presidente o la maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità.
L’Assemblea nomina ogni triennio i componenti del Consiglio Direttivo, e delibera:
Ciascun iscritto, prima dei termini per la convocazione dell’Assemblea, può proporre al Presidente di inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea gli argomenti che crede opportuno discutere, comprese le modifiche di Statuto. Le votazioni dell’Assemblea Generale avvengono:
Le assemblee sociali potranno essere tenute anche in collegamento audio/video con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti. In questi casi dovrà essere consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni. Dovrà inoltre essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento della ItPA. L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono convocate e presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le convocazioni possono essere effettuate mediante posta ordinaria o posta elettronica con avviso di recezione purchè i relativi indirizzi (e le loro variazioni) risultino comunicati all’Associazione. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano adottate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con la presenza, eventualmente anche per via telematica, ed il voto favorevole di almeno il cinquantuno per cento degli associati. Di ciascuna Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzare all’uopo nominati dall’Assemblea.
ART. 9
Il Consiglio Direttivo è composto da sette componenti nominati dall’Assemblea, ogni socio ha diritto ad esprimere due preferenze. I componenti il Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni. In ogni caso un Socio non può essere componente il Consiglio Direttivo per più di due trienni consecutivi. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario e Tesoriere ed individua i coordinatori dei Comitati di Attività fra cui Finanza (presieduto dal tesoriere), ed esemplificativamente Educazione, Congressi e Comunicazione, Rapporti HUPO ed EuPA ed Attività Scientifica. I Comitati di Attività sono delle funzioni organizzative specifiche nell’interesse della ItPA coordinate da un consigliere. Il Consiglio Direttivo può variare il numero e le funzioni dei Comitati di Attività. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo entra in carica il 1° Gennaio successivo alla sua elezione (ad eccezione dei membri insediati in seguito alla applicazione della norma transitoria che entrano in carica dal momento della loro elezione) e si riunisce almeno due volte all’anno dietro convocazione del Presidente, ove ne ravvisi l’opportunità o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta. La convocazione può essere effettuata mediante posta ordinaria o posta elettronica con avviso di ricevimento almeno due settimane prima della data della riunione o in caso di urgenza con preavviso di quarantotto ore. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Di ciascuna adunanza viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzatore all’uopo nominato dal Comitato. Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipa, senza giustificazione, per tre volte consecutive alle riunioni di Consiglio Direttivo si intende decaduto automaticamente dalla carica. In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo (per dimissioni, impedimento o qualsiasi altro motivo) subentra come componente il Socio che fra i non eletti nell’ultima tornata elettorale ha ottenuto il maggior numero di voti. Il subentrante conserva il diritto a rimanere nell’ufficio di componente del Consiglio Direttivo per il 2° triennio, nel caso in cui il componente uscente sia stato in carica per un solo triennio o per un periodo inferiore. Nel caso decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
ART. 10
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti ed ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l’Assemblea dei Soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente, nominato dal Pre-sidente. Il Presidente cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ed, in caso di urgenza, assume i provvedimenti necessari, riferendone agli organi competenti alla prima riunione successiva.
ART. 11
Il Segretario è nominato dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti ed ha il compito della gestione organizzativa dell’Associazione secondo le decisioni prese dal Comitato Direttivo.
ART. 12
Il Tesoriere è nominato dal Comitato Direttivo fra i suoi componenti ed ha il compito della gestione finanziaria dell’Associazione secondo le decisioni prese dal Comitato Direttivo.
ART. 13
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri nominati dall’Assemblea dei Soci. Esso controlla la gestione economica e finanziaria dell’Associazione, ne rivede la contabilità e ne riferisce agli organi competenti.
ART. 14
Il Congresso Nazionale della ItPA si svolge annualmente salvo casi eccezionali che ne suggeriscano il rinvio. Il Consiglio Direttivo, su consiglio del Coordinatore del Comitato di attività “Congressi e Comunicazione”, indica la sede, designa il Comitato Organizzatore ed il Comitato Scientifico. Indica inoltre i temi scientifici del Congresso e le linee generali dell’organizzazione.
ART. 15
La durata dell’Associazione è illimitata. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dell’ente verrà devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
ART. 17
La ItPA è una associazione scientifica senza scopo di lucro.
NORMA TRANSITORIA
Per valorizzare quanto realizzato dalle società di Scienza del Proteoma già operanti sul territorio nazionale in via transitoria, all’atto della fondazione della Italian Proteomics Association (ItPA) è proposto all’Assemblea che il Consiglio Direttivo sia composto, solo per un triennio a partire dalla prima assemblea da convocarsi come detto nell’Atto costitutivo, da nove membri. Tre componenti saranno nominati dal voto dell’Assemblea della ItPA fra candidati non appartenenti ai direttivi della IHUPO e della IPSo, ogni votante ha diritto ad esprimere una preferenza. Le candidature potranno essere proposte al Comitato Organizzatore del Congresso da 60 a 7 giorni prima del congresso. Tre componenti verranno designati dal Consiglio Direttivo della IPSo e tre componenti verranno designati dal Consiglio Direttivo della IHUPO. I componenti designati da IPSo e IHUPO non potranno essere in carica per un consecutivo mandato nel Consiglio Direttivo ItPA.